Cass., Ord. 21.12.2022, n. 37389

22.12.2022

L'istanza di rateizzazione del debito interrompe la prescrizione 

"L'art. 2944 c.c. stabilisce che "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può  essere fatto valere". In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari -per di più, nel caso di specie, seguita da parziali pagamenti- il Collegio non ha che da richiamare il recente pronunciamento della Corte, Sez. 5, n.5160 del 2022, con cui è stato statuito: "Va osservato che è pacifico in causa che il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dalle cartelle ed abbia anche proceduto al pagamento di parte del dovuto ... Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà". Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n.78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate".