Cass., Ord. 21.09.2022, n. 27604

22.09.2022

Presupposti per la rimessione in termini nel caso di decesso del difensore

"Dalle variegate ipotesi prese in esame con riferimento all'art. 153 cit., applicabile senz'altro al processo tributario, la rimessione in termini richiede che la decadenza dalla impugnazione non debba essere imputabile a condotte riconducibili al difensore o alla parte per negligenza, richiedendosi al contrario che trovi causa in fattori estranei alla volontà e che presenti i caratteri dell'assolutezza. Ebbene, è possibile identificare questi presupposti nelle ipotesi in cui l'improvviso venir meno del difensore abbia comportato la decadenza dal termine processuale o procedimentale, purché la condotta della parte interessata riveli una efficace reattività, rimediando agli effetti della decadenza nei giorni immediatamente successivi. In tali ipotesi, a fronte di un evento improvviso e comunque poco prevedibile, la parte dimostra solerzia nell'acquisizione delle informazioni e nell'attivarsi per porvi rimedio. Nel caso di specie la cadenza temporale degli eventi è invece significativa in senso contrario. Secondo quanto si assume nel medesimo ricorso, il contenzioso dinanzi al giudice di primo grado era stato introdotto nel febbraio 2010. Il difensore aveva comunicato alla parte che l'udienza in cui la causa sarebbe stata trattata e decisa era stata fissata al 6 maggio 2010 (stesso anno dunque). Ebbene, sino all'8 marzo 2013 la parte non si è preoccupata in alcun modo di informarsi sull'esito della controversia, la cui decisione era stata  depositata sin dal 17 maggio 2012. E che la sentenza fosse stata depositata tre giorni dopo il decesso del difensore (avvenuto il 14 maggio 2012) non riduce la negligenza della parte, che solo dopo ulteriori dieci mesi si è attivata per chiedere notizie. Mancavano dunque i presupposti che la disciplina processuale, nell'interpretazione chiara e consolidata della giurisprudenza di legittimità, richiede per rimettere in termini la parte decaduta".