Cass., Ord. 21.09.2021, n. 25446

22.09.2021

Istanza di rimborso, impugnazione del silenzio-rifiuto, successiva notifica da parte dell'ente del provvedimento di rigetto, decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto.

"Il tema non è inedito nel panorama della giurisprudenza di legittimità che ha già avuto modo di affrontare la questione del rapporto tra il provvedimento (anche costituito da un silenzio - rifiuto) avverso il quale si propone il ricorso giurisdizionale e quello successivamente assunto dall'Amministrazione in corso di causa. A tale proposito la Corte ha affermato il principio per cui "in tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto".