Cass., Ord. 21.08.2023, n. 24904

07.09.2023

All'impossibilità di celebrare l'udienza da remoto deve seguire la sospensione con rinvio della causa.

"Per effetto del rinvio agli artt. 33 ss. del codice del processo tributario, contenuto nell'art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, la C.T.R. tratta la causa in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. 

Fermo restando che, in entrambe le ipotesi, le parti hanno la facoltà di depositare documenti e memorie illustrative, mentre nel primo caso (trattazione camerale) sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio, nella quale il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia, al contrario, nella seconda evenienza (e, cioè, nel caso di udienza pubblica) tali note non sono previste, giacché il relatore è chiamato ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia e, quindi, le parti presenti sono ammesse alla discussione dal presidente. 

Ma tale disciplina "ordinaria" è stata, tuttavia, incisa dall'art. 16 del d.lgs. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, il cui comma 4 [...] include, tra le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche quella a distanza, mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, rinviando poi ad uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'individuazione delle regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza.

Inoltre, con decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16.11.2020, sono state quindi individuate le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze svolte in modalità da remoto: in particolare, l'art. 3, comma 3 di tale decreto dispone che "In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2".

Dunque, l'impossibilità di celebrazione, in concreto, dell'udienza pubblica del 29.10.2021, a cagione dei problemi di collegamento da remoto del Presidente avrebbe dovuto obbligatoriamente determinarne la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza, e non certo la sua trasformazione (come invece avvenuto nella specie) in udienza camerale non partecipata. 

[...]

Consegue a quanto precede la nullità della sentenza impugnata in questa sede per la violazione del diritto del diritto di difesa della odierna ricorrente, privata della possibilità di esporre le proprie difese conclusive nel corso della discussione, nonché di avanzare istanza di differimento della discussione, tanto più considerando che alla stessa non era neppure consentito, prima dell'udienza, il deposito di brevi repliche scritte."