Cass., Ord. 21.07.2022, n. 22918

25.07.2022

Esclusa la sanatoria del vizio di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione se il contribuente deduce, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito.

"Si osserva che ha errato la CTR ad applicare il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo alla fattispecie. Questa Corte ha infatti precisato che in tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (Cass. " n. 21997 del 17/10/2014). E' inoltre erronea l'affermazione che l'ufficio, a fronte di carenze motivazionali dell'atto impositivo, possa sanare la nullità integrando l'atto in giudizio, poiché l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione (Cass. n. 11284 del 07/04/2022)".