Cass., Ord. 21.04.2022, n. 12696

22.04.2022

Legittimazione processuale della società sottoposta a sequestro giudiziario per i debiti fiscali maturati prima del sequestro

"In particolare, la C.t.r. ha ritenuto inammissibile la contestuale richiesta di rimessione in termini avanzata dalla società, in persona del legale rappresentante e dell'amministratore di fatto ex art. 153 secondo comma cod. proc. civ. in quanto l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato «presso la sede sociale dell'amministratore giudiziario, dott (omissis), designato amministratore e custode giudiziario della società e quest'ultimo doveva ritenersi l'unico soggetto legittimato a  rappresentare la società. [...] Il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il contribuente della sua legittimazione processuale ai sensi  dell'art. 75 cod. proc. civ., con riferimento ai debiti fiscali già maturati prima del sequestro. Nessuna norma in materia di sequestro giudiziario né in tema di misure cautelari personali, custodiali o interdittive, sancisce la perdita della capacità processuale dell'indagato. Il custode giudiziario, pur ripetendo i propri poteri di amministrazione dal perimetro del provvedimento giudiziale di nomina (o dalla legge, ove previsto), ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale; ciononostante, il soggetto passivo delle imposte concernenti il periodo immediatamente precedente non può che essere il contribuente che, per effetto del sequestro - avuto riguardo al detto periodo d'imposta - non subisce alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale, come invece sostanzialmente opinato dalla C.t.r. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. fosse inammissibile per mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente come in atti rappresentata".