Cass., Ord. 19.05.2022, n. 16285

20.05.2022

Non definibile la lite instaurata avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria

"L'agenzia delle entrate respingeva la domanda di definizione agevolata così proposta, con la seguente motivazione: "lite non definibile perché avente ad oggetto un atto dell'agente della riscossione (avviso iscrizione ipotecaria) e non un atto impositivo" [...] La decisione del fondo della lite (legittimità degli avvisi di iscrizione ipotecaria) richiede, come antecedente logico e giuridico, la previa decisione sulla condonabilità della lite ex art.6 d.l.119/18 cit., a sua volta incentrata sulla natura - prettamente impositiva ovvero meramente cautelare e riscossiva - attribuibile agli avvisi stessi. In ipotesi esclusa la natura impositiva, verrebbe infatti rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione mentre, in ipotesi affermata questa natura, il giudizio verrebbe ad estinzione proprio in applicazione della disciplina condonistica richiamata. Intervenuta la decisione delle Sezioni Unite (sent. 18298/21), la causa veniva nuovamente assegnata alla decisione che segue. Con quest'ultima decisione è stato affermato il seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva". Ciò posto, si ritiene che il ricorso incidentale avverso il diniego di condono sia, nella peculiarità del caso, infondato. Come osservato dall'Amm.ne Finanziaria nella motivazione del diniego, la lite sul preavviso di iscrizione ipotecaria non è definibile, perché non si tratta di lite su atto impositivo bensì su atto avente ad oggetto (nell'ambito della fase riscossiva) il mero preannuncio di procedura cautelare di garanzia preordinata al recupero coattivo di un credito tributario ormai definitivamente accertato e non più contestabile. E neppure può qui sostenersi che gli avvisi di iscrizione ipotecaria in questione abbiano concretato il primo atto di conoscenza della pretesa impositiva da parte della contribuente, visto quanto all'opposto ritenuto dalla Commissione  Tributaria Regionale sull'avvenuto perfezionamento della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento".