Cass., Ord. 18.10.2024, n. 27063
La solidarietà tributaria deriva e dipende dal coinvolgimento del soggetto nel rapporto giuridico contemplato, non dalla posizione processuali creatasi.
"L'imposta di registro relativa a sentenza con la quale, in accoglimento di sentenza civile di carattere costitutivo, emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., viene disposto il trasferimento dell' immobile tra altri soggetti (e liquidato un risarcimento del danno), con ulteriore statuizione nei confronti delle società occupanti l' immobile (compresa l'odierna ricorrente), le quali non sono parti del rapporto sostanziale relativo al trasferimento, di lasciare l' immobile di cui erano allo stato conduttrici (in ragione di titolo locatizio in virtù del quale erano parti legittimate al giudizio, limitatamente al rilascio nei propri confronti) e contestuale reiezione della domanda risarcitoria per il mancato rilascio. [...]
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell' imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
Ciò non di meno, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell' imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva.
Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa altra pronuncia -Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25790-, secondo cui, ai fini dell' imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso a costituire l' indice della capacità contributiva colpita dall' imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell' imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell' identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte.
Pertanto, l' imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva: il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
Nel caso di specie la società ricorrente non era parte del rapporto di contestazione, [...] deve quindi escludersi la ricorrente dal novero dei soggetti coobbligati, in considerazione del fatto che "in caso di soggetto che abbia partecipato al giudizio, rimanendo estraneo al rapporto considerato nella sentenza, "l'interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe risultare non proporzionato alla imposizione che verrebbe a cadere su di lui, in contrasto con l'art. 53 Cost. il quale pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto a presupposto della obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa".