Cass., Ord. 17.06.2022, n. 19691

20.06.2022

Accertamento tributario da studi di settore: riparto dell'onere probatorio

"Va ricordato che, nella materia controversa, questa Corte ha già chiarito che, in giudizio, a prescindere dall'esito del contraddittorio, il giudice tributario deve liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (cfr. Cass., S.Un., 18/12/2009, n. 26635). Infatti, in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. Nel caso di specie, a fronte delle predette allegazioni e difese della contribuente, la sentenza impugnata assume la «mancanza di adeguate prove contrarie da parte della società contribuente cui incombeva l'onere», senza chiarire né quali allegazioni e prove siano state valutate; nè quale sia il motivo della loro "inadeguatezza". Giova, allora, ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa".