Cass., Ord. 16.09.2021, n. 25161

24.09.2021

Esclusione obbligo di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al comproprietario. La mancata indicazione del termine entro il quale proporre ricorso non comporta l'illegittimità dell'atto.

"Va dunque affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria - che prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. . 602, deve, pena la nullità dell'iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento- non è tenuta a dare simile comunicazione anche al ione anche al comproprietario dell'unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore. [...] La Corte, in molte occasioni, ha affermato il principio secondo il quale la mancata indicazione in atto tributario del termine per proporre ricorso e dell'autorità alla quale rivolgersi, può incidere sul termine di impugnativa, consentendo al giudice di ammettere la scusabilità dell'errore, ma non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto non essendo l'illegittimità prevista dalla legge".