Cass., Ord. 14.06.2022, n. 19084
La mancata notifica del diniego della definizione agevolata comporta il tacito accoglimento dell'istanza di definizione.
"L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 stabilisce che «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia»; ritiene il Collegio che la mancata notifica, entro detto termine, del provvedimento ostativo alla definizione comporti di ritenere tacitamente accolta l'istanza di definizione; milita in tal senso non solo la doverosa considerazione del fatto che, nell'ambito del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. si iscrive a pieno titolo anche il principio di doverosità dell'azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole, ma anche la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività, come evincibile dagli artt. 6 e 7 CEDU e dagli artt. 41, 42,47 e 52 della Carta di Nizza, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico, in termini che, fra l'altro, impongono all'amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole (si veda sul punto, anche amplius, Cass. n. 2372/2022); il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego comporta pertanto di ritenere integrata la fattispecie estintiva di cui all'art. 6 d.l. 119/2018 anche nei confronti della contribuente".