Cass., Ord. 13.06.2022, n. 18979

17.06.2022

Illegittima la notifica del presupposto avviso di accertamento per il recupero dei redditi da partecipazione del socio se indirizzata presso la sede della ditta di cui il contribuente è titolare.

"Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida; una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto legittima la cartella in quanto correttamente effettuata la notifica del presupposto avviso di accertamento presso il domicilio fiscale di quest'ultimo asseritamente coincidente con la sede della ditta individuale della quale lo stesso era titolare, definita "quale dimora abituale" e "residenza effettiva", ancorché, da un lato, l'avviso non afferisse alla ditta individuale della quale era titolare il contribuente (dovendo, comunque, anche nel caso di impresa individuale, la notificazione degli avvisi essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore anziché nel domicilio fiscale dell'impresa di cui essa sia titolare, Cass. 20650/2021) e, dall'altro, dalla sentenza impugnata non risultasse l'avvenuta indicazione da parte del contribuente, nella dichiarazione dei redditi, di un domicilio fiscale diverso da quello anagrafico".