Cass., Ord. 13.05.2024, n. 13051

15.05.2024

Sui rapporti pendenti dopo la cancellazione di una società dal R.I. e sul c.d. effetto successorio ai fini della riferibilità.

"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Ciò implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché l'Amministrazione Finanziaria, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate può procedere all' iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci [...] nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3, di natura civilistica e sussidiaria. È consentito, così, procedere all' iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, ed azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima.

La responsabilità di ex soci ed ex liquidatori dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese presuppone un atto specificamente loro intestato e diretto, ai sensi ed alle condizioni, rispettivamente, degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, ed è fondata sul fenomeno "latu sensu" successorio che si verifica, in capo ai soci, per il sol fatto dell'evento estintivo riguardante la società: talché - come visto - è necessario ma anche sufficiente che l'atto impositivo od esecutivo, pur intestato alla società, sia materialmente notificato a coloro che erano soci."