Cass., Ord. 12.09.2023, n. 26396
Le somme corrisposte per spese di viaggio al medico specialista presso ambulatori esterni al comune di residenza hanno funzione restitutoria, e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta.
"Le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell' incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 29 settembre 1973 n. 597 e dell'art. 48 del D.P.R. n. 29 settembre 1986 n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.
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Il rimborso delle spese di trasferta può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l' importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.
Alla luce della concreta disciplina del "rimborso spese" di cui trattasi, deve senz'altro escludersi l'assimilazione del trattamento di tali somme a quello della retribuzione di lavoro dipendente (ai fini dell' imponibilità), tenuto conto dell'indirizzo interpretativo costante di questa Corte secondo il quale: "In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell'art. 48 D.P.R. n. 597/1973 che dell'art. 48 del t.u.i.r. del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste.
Assumono infatti funzione risarcitoria, e non retribuiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l' incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all'applicazione del principio nella modalità del rimborso quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese."