Cass., Ord. 12.09.2022, n. 26751

14.09.2022

La Guardia di Finanza non necessita di autorizzazione scritta per l'accesso

"In buona sostanza, il ricorrente si duole della motivazione con cui la Procura della Repubblica non abbia concesso ai Verificatori l'autorizzazione ad effettuare alcun accesso o ispezione nei locali adibiti ad abitazione del contribuente, né in quelli esclusivamente adibiti ad abitazione della di lui madre, soggetto terzo estraneo all'indagine ispettiva. Va premesso che ai sensi dell'art. 35 della I. n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. La S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale della contribuente coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17525 del 28/06/2019)"