Cass., Ord. 12.07.2021, n. 19763

13.07.2021

Cancellazione dal registro delle imprese, estinzione società, ex liquidatore, difetto di legittimazione ad impugnare, vizio insanabile originario del processo

"Nel caso di specie, la società è stata cancellata dal registro delle imprese prima che il sig. ... proponesse il ricorso introduttivo del presente giudizio in qualità di liquidatore della stessa; in conseguenza, all'epoca di proposizione del ricorso in primo grado, non vi era un giudizio pendente nei confronti della società. Infondato è pure l'argomento secondo cui l'ipotizzato vizio di legittimazione in primo grado risulterebbe superato dall'avere il contribuente speso la qualità di socio accomandatario della società ...  Sas (oltre quella di ex liquidatore) nella proposizione del giudizio di appello. Il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado del giudizio, infatti, non può essere sanato dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione. 

Può pertanto esprimersi il principio di diritto secondo cui: "in materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l'ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l'atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito".