Cass., Ord. 09.03.2022, n. 7740

11.03.2022

Escluso l'obbligo di deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza se la controparte ammette esplicitamente la formazione del giudicato esterno.

"Per quanto riguarda gli aspetti formali del provvedimento del quale si invoca il giudicato, la Corte ritiene, in aderenza alla precedente sua giurisprudenza che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. E' allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché ambo le parti esplicitamente ammettono la circostanza dell'esistenza della pronuncia della CTP oltre che della sua definitività"