Cass., Ord. 08.10.2021, n. 27432

13.10.2021

Deposito della copia dell'appello presso la segreteria della C.T.P. che ha emesso la sentenza impugnata.

"La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello della odierna ricorrente in ragione del fatto che la copia dell'atto di appello, notificato mediante raccomandata, era stata "soltanto spedita" alla segreteria della commissione tributaria di primo grado e non "depositata" nella suddetta segreteria. Ha quindi inteso il termine legislativo "depositata" come riferibile, in via esclusiva, alla consegna materiale (della copia dell'atto di appello). Al contrario, questa Corte, ha ripetutamente affermato che "Nel processo tributario il deposito di copia dell'appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado previsto, a pena d'inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992 (oggi abrogato dal d.lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso".