Cass., Ord. 08.09.2022, n. 26534

09.09.2022

Ammessa l'impugnazione della comunicazione preventiva di ipoteca (atto facoltativamente impugnabile) ma resta necessaria l'impugnazione dell'atto tipico (iscrizione ipotecaria) che sia successivamente adottato

"Da tempo ormai sono stati individuati gli atti "facoltativamente impugnabili". In particolare il percorso giurisprudenziale in materia tributaria ha portato a consentire il ricorso al giudice tributario contro gli atti che, anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli elencati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili. Nelle pronunce richiamate si legge che l'elencazione di tali atti, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la l. 28 dicembre 2001, n. 448. Viene, in particolare, riconosciuto, in capo al contribuente, al momento della ricezione della notizia della pretesa tributaria, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. La comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria rientra in tale novero [...] Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa dell'atto, resta però pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa. In effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'ultimo, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico [...] L'ipoteca in generale costituisce un atto alternativo all'esecuzione forzata, e in generale un atto di natura cautelare, ma non mai esecutivo vero proprio (sebbene preordinato all'esecuzione meglio alla sua fruttuosità) [...] Anzi, dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria".