Cass., Ord. 07.07.2021, n. 19368
Appello, produzione documenti, rispetto del termine di 20 giorni ex art. 32, termine perentorio, tutela della parte più diligente, determinazione delle spese del giudizio
"Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (sent. n. 199/2017) impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge. La tutela della parte diligente viene assicurata con la previsione che l'applicazione dell'art. 58 deve essere coordinata, in ragione del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. n.546 del 1992 alle norme sul processo di primo grado, con il combinato disposto degli artt. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso proprio al fine di consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente. Per altro verso, la tutela della parte più diligente può trovare ulteriore considerazione in tema di determinazione delle spese di giudizio, potendo il giudice tributario valutare, a tal fine, il complessivo andamento del processo alla luce anche del comportamento tenuto dalla parte nel giudizio di primo grado, soprattutto se la produzione di documenti in appello dovesse risultare frutto di una negligenza o di un calcolo di convenienza processuale o difensiva".