Cass., Ord. 06.12.2021, n. 38723

07.12.2021

Agevolazioni IMU per l'abitazione principale: necessaria la coabitazione dei coniugi.

"Come di recente statuito da questa Corte, la pretesa tributaria si fonda sul fatto che, nel periodo d'imposta, la contribuente ed il suo coniuge risiedevano in comuni diversi [...] Pertanto, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo e non della di lui moglie) (Cass. n. 15444 del 2017; n. 4166/2020). Occorre quindi, la necessità della sussistenza del requisito della dimora e quello della residenza anagrafica, non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare. Il concetto di «abitazione principale» richiama quello tradizionale di «residenza della famiglia». Nel caso di specie, trattandosi di una coppia di coniugi non separata legalmente, ma con due distinte residenze anagrafiche, consentire il godimento di tale esenzione, comporterebbe la possibilità per lo stesso nucleo familiare di usufruire di una doppia esenzione per una doppia abitazione principale [...] Non può quindi condividersi la tesi, proposta dalla ricorrente secondo cui ogni coniuge, anche non legalmente separato, possa avere una propria "abitazione principale".