Cass., Ord. 06.10.2022, n. 29084
Effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche
"In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cui l'elemento della pluriennalità, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza (n. 13196 del 16.06.2006), costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d'imposta in una sorta di maxi periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, o della "spalmatura" in più anni dell'ammortamento di un bene, o, in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata [...] Alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, non appare revocabile in dubbio l'operatività, nel caso in esame, del giudicato esterno, favorevole alla Società, e pregiudizievole rispetto al ricorso proposto dall'Avvocatura. A ciò conduce, l'identità degli elementi costitutivi, come sopra illustrati, delle pretese impositive formulate per le annualità dal 2004 al 2008, rispetto a quelle, oggetto del giudizio, relative all'annualità 2005. Tutte le sentenze allegate a conforto dell'eccezione di giudicato e sopra meglio indicate disconoscono i presupposti fattuali posti alla base dei due recuperi di imposta, oggetto di controversia, e tali presupposti si ripetono identici in tutte le controversie conclusisi con giudicati favorevoli alla Società, con riguardo a entrambe le imposte per cui è causa".