Cass., Ord. 06.06.2022, n. 18175

07.06.2022

Escluso l'accertamento integrativo basato sulla diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio.

"Secondo i consolidati principi di questa Corte «l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione» (Cass. n. 26191 del 18/10/2018; Cass. n. 11421 del 03/06/2015). Nella specie, l'Ufficio ha emesso il nuovo avviso alla luce delle dichiarazioni, acquisite solo nel 2010, rese da ulteriori acquirenti della società, sicché non si è trattato della rivalutazione degli elementi già precedentemente acquisiti ma della sopravvenienza di nuove circostanze che, all'epoca della prima verifica, non esistevano. Giova sottolineare, quanto all'asserita insufficienza dell'originaria attività istruttoria, che il profilo non è pertinente posto che l'art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 identifica il presupposto per legittimare l'accertamento integrativo nella «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» e non la mera conoscibilità".