Cass., Ord. 05.10.2021, n. 26901

07.10.2021

Iscrizione ipotecaria: mancata applicazione dei principi che impongono il  rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

"Va in proposito richiamato l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la citata sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 comma 2, del medesimo D.P.R. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea [...] Giova richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant'è che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti dedotti, applicando la normativa che ad essi più propriamente si attaglia. In definitiva, pur avendo formalmente dedotto la violazione di una disposizione inapplicabile - qual è appunto l'art.  50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 - la contribuente lamenta tuttavia, in sostanza, di non essere stata posta in condizione di far valere preventivamente le proprie difese circa l'assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall'iscrizione ipotecaria".