Cass., Ord. 04.05.2022, n. 14153

06.05.2022

Condizioni per l'efficacia espansiva del giudicato esterno

"Sempre in diritto, quanto agli effetti del giudicato esterno, costituisce principio assolutamente pacifico di questa Corte che il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro «donde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene l'ultrattività per un'annualità diversa quando questa postula l'accertamento di ulteriori presupposti di fatto. Corollario di tale principio è che, nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non è possibile applicare il giudicato, non potendo precludersi per ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti. In altri termini, l'accertamento definitivo del giudice tributario sul contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta, fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni. Tali risultati interpretativi sono stati costantemente ribaditi da questa Corte, per cui può dirsi consolidato il principio che nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, il giudicato che accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta, fa stato, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente "permanente", mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità".