Cass., Ord. 02.11.2021, n. 30997
Notifica dell'appello secondo le previsioni della legge n. 890/1982: necessaria la prova circa la ricezione della raccomandata informativa nel caso di irreperibilità relativa del destinatario.
"In sostanza, in base al principio ormai consolidatosi, per provare la corretta procedura di una notifica è necessario verificare l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, in modo di assicurare non solo la conoscibilità dell'atto ma anche l'effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato per questa via, così garantendo l'effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica "diretta", secondo cui in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l'avviso di deposito nel luogo di notifica (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica. L'Amministrazione finanziaria, pur assumendo la regolarità del procedimento notificatorio, non ha dimostrato, tramite l'allegazione delle ricevute di ritorno, che il contribuente, momentaneamente irreperibile (cd. irreperibilità relativa) abbia ricevuto gli avvisi di accertamento della notifica dell'appello a mezzo posta. Dalla verifica del fascicolo processuale risulta allegato l'avviso di ricevimento n. dell'atto di appello spedito con la raccomandata n. diretto al difensore del contribuente con dicitura "atto giacente presso l'Ufficio" e con timbro postale dell'11/05/2013; tale avviso è completamente mancante della motivazione sulle eventuali cause di temporanea assenza del destinatario non ricevente l'atto. In considerazione di tanto, non v'è dubbio che l'Agenzia delle entrate (notificante) non abbia dimostrato di aver rispettato le previsioni della I. n. 890 del 1992 per il caso in cui l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario, per irreperibilità relativa, sicché l'impugnante in cassazione non è tenuto a dimostrare il presupposto soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poiché tale vizio è tale da impedire all'impugnante di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio dando luogo ad una presunzione di "non" conoscenza, rispetto alla quale, spetta a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto. La nullità della notifica dell'atto di appello determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia a contraddittorio regolare. In proposito si osserva che la nullità del procedimento notificatorio dell'atto di appello, non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di fattispecie rientrante nel perimetro di cui all'art. 291 cod. proc. civ."