Cass., Ord. 01.02.2022, n. 2953

08.02.2022

Associazione non riconosciuta: possibilità per il coobligato solidale, notificatario della sola cartella di pagamento e non anche dell'avviso di accertamento, di contestare l'esistenza e/o l'entità del debito principale. Responsabilità del legale rappresentante.

"La giurisprudenza di questa Corte, mutuando i principi già espressi in tema di accertamento di redditi con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973, ha affermato il principio di diritto - che qui si condivide e si fa proprio - secondo cui qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante, in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa». Risulta irrilevante, dunque, per tale qualità, che il legale rappresentante sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo (che, peraltro, aveva ricevuto quale rappresentante), poiché, era legittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale. Del resto, poiché la questione attiene all'opponibilità del ruolo ai coobbligati solidali non intestatari di esso, ai quali la notizia della pretesa tributaria sia stata partecipata per la prima volta con la notificazione della cartella di pagamento e poiché quest'ultima cumula la natura esattiva e quella di primo atto partecipativo della pretesa fiscale, nulla vieta al destinatario (rappresentante del soggetto passivo) di far valere le proprie ragioni nel processo tributario, impugnando l'avviso di accertamento e svolgendo in quella sede le opportune difese dirette, eventualmente, a contestare non soltanto il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma, occorrendo, la stessa esistenza o entità del debito principale. Tale conclusione è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 5791 del 04/03/2008 [...] In altri termini, risulta irrilevante che il coobbligato sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, in quanto il suo diritto di difesa è inequivocamente garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, anche se la notificazione risulti irregolare o sia stata addirittura omessa [...] In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Egli, infatti, è, ex lege (la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 cod. civ.), il soggetto passivo di imposta, sicché quand'anche non si sia ingerito nell'attività dell'ente, sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri stante il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, egli comunque resta condebitore verso il fisco, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari".